Il 18 Luglio 2020 è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Rilancio 34/2020 (legge 77/2020), con la quale viene confermato il cosiddetto “Superbonus 110%”. L’art. 119 del Decreto Rilancio aveva infatti definito interventi ammissibili, condizioni di accesso, beneficiari e condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110%. Questi incentivi sono limitati ad un insieme limitato di interventi, in particolare quelli relativi agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l’istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Purtroppo questo passaggio non è sufficiente per avere la piena operatività della norma. E’ ancora attesa l’emanazione di alcuni documenti fondamentali:
- le disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate , diffuse tramite circolari specifiche;
- decreto interministeriale sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi (cd. decreto prezzi), su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
- un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (17 agosto), che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti
Nel frattempo, però, l’attuale conversione in legge chiarisce – confermando e in parte modificando – i beneficiari, gli interventi, ed i termini entro cui poter usufruire del bonus.
Per l’Ecobonus e il Sismabonus potenziati al 110%, il decreto Rilancio parla di “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021“, e questo è confermato dalla conversione in legge. Tranne per gli interventi di edilizia sociale (il cui termine è esteso al 30 giugno 2022), si potrà usufruire del bonus entro il 31 Dicembre 2021.
Anche i beneficiari hanno subìto una lieve modifica, infatti attualmente possono richiedere il Superbonus:
- condomìni;
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus, associazioni di volontariato e associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.
Sono quindi incluse all’interno del Superbonus anche le Associazioni sportive (relativamente ai soli spogliatoi), e le seconde case, mentre è confermata l’esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Per poter ottenere il bonus è necessario predisporre un serie di documentazione tecnica, in particolare:
- visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati;
- asseverazione tecnica dell’intervento effettuato, e la congruità degli importi sostenuti, da parte dei tecnici abilitati;
- inviare telematicamente tutta la documentazione in via telematica a ENEA.
Per usufruire del bonus, si può ricorrere al tradizionale utilizzo personale del credito, oppure alla cessione del credito a soggetto terzo. In particolare, le principali alternative sono:
- utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, ad esempio, per un intervento di 10mila euro si potrà disporre di un credito di 11mila euro e potrà pagare per 5 anni 2.200 euro di tasse in meno;
- trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che potrà utilizzarlo internamente a compensazione dell’attività svolta, oppure decidere se trasferirlo ad altra impresa o a una banca;
- trasferimento del credito (cessione) ad una banca.
Come districarsi tra tutti questi dettagli tecnici e burocratici? Ci pensiamo noi!
La Gestisci s.r.l., nell’ambito del Superecobonus – come per gli interventi collegati ad altri incentivi fiscali (VEDI PAGINA EFFICIENTAMENTO – link) – offre un pacchetto “chiavi in mano” ai propri clienti, partendo dallo studio di fattibilità tecnica dell’intervento. All’interno dei requisiti specifici della norma, Gestisci s.r.l. propone ai propri clienti la miglior soluzione in termini di miglioramento energetico ed adeguamento sismico, con l’attenzione alla qualità dei materiali richiesti, e documenti tecnici necessari per la sua asseverazione.
Una volta risultato fattibile l’intervento, Gestisci s.r.l. porta avanti la fase di realizzazione, tramite le proprie maestranze e la propria rete di professionisti, gestendo l’intervento dall’inizio alla fine, garantendo l’ottenimento del risultato richiesto.
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